Decreto Cura Italia gli ammortizzatori sociali le prime risposte

In attesa della necessaria emanazione di circolari chiarificatrici da parte del Ministero, delle Regioni e degli enti previdenziali, di seguito riportiamo le risposte date ai nostri assistiti per quanto ad oggi di nostra conoscenza e secondo nostra personale interpretazione. Seguiranno chiarimenti anche per le altre forme agevolative previste dal Decreto Cura Italia.

Sospendo l’attività causa Coronavirus, quali sono le tutele per i miei lavoratori?

Tutti i lavoratori che saranno sospesi per eventi riconducibili all’emergenza CORONAVIRUS potranno beneficiare di un qualche forma di sostegno (= CIGO – settore industria, FIS – altri settori con più di 5 dipendenti, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – fino a 5 dipendenti, agricoli). L’accesso alla CIGO, al FIS ordinario, e alla Cassa integrazione in deroga è previsto per UN PERIODO MASSIMO DI NOVE SETTIMANE (a partire dal 23 febbraio). È espressamente previsto che per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna la nuova Cassa integrazione in deroga si aggiunge a quella dell’articolo 17 del Dl 9/2020 dalla durata massima di un mese.

In che periodo posso usufruire delle nove settimane? E’ possibile usufruirne in modalità frazionata?

Nell’arco temporale dal 23 Febbraio al 31 Agosto 2020. In linea di principio visto che si parla di periodi riteniamo che possa essere richiesto, concesso e fruito, anche in modalità frazionata. (attendiamo comunque chiarimenti)

Quali caratteristiche devono avere i miei lavoratori per fruirne?

I lavoratori beneficiari devono essere in forza alla data del 23 febbraio 2020, e non si applica la regola dei 90 giorni di anzianità effettiva nell’unità produttiva per avere accesso all’ammortizzatore. Eventuali lavoratori assunti dopo tale data non potranno accedere a queste misure.

Come e quando presento la domanda?

Devo prima informare i sindacati con una comunicazione preventiva ed entro tre giorni da questa fare un esame congiunto anche in via telematica, successivamente la domanda all’Inps deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

I lavoratori devono godere prima delle ferie?

Pur essendo le ferie uno strumento richiamato più volte dai precedenti decreti e accordi di Casa in deroga, ad oggi sia per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga (accordo Regione Lombardia 20 Marzo 2020), sia per quanto riguarda Cassa integrazione ordinaria e FIS non vi è alcun obbligo.

Chi paga la cassa integrazione?

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS per Cigo e Fis, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. (Messaggio Inps 1287 del 20 Marzo 2020)

Qual è l’importo della cassa integrazione?

La misura dell’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile. Per l’anno 2020 gli importi dei massimali risultano i seguenti ):

1) retribuzioni fino a euro 2.159,48: euro 998,18 (euro 939,89 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori e euro 1.197,82 (euro 1.127,87 al netto del 5,84%) per il settore edile;
2) retribuzioni oltre euro 2.159,48: euro 1.199,72 (euro 1.129,66 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori e euro 1.439,66 (euro 1.355,58 al netto del 5,84%) per il settore edile.

E’ vero che in questo periodo nessuno può licenziare per motivi legati alla riduzione di attività?

Dalla data di entrata in vigore del decreto per 60 giorni non possono essere avviate procedure di RIDUZIONE DEL PERSONALE (licenziamenti collettivi) e i lavoratori non possono essere licenziati per motivi legati alla riduzione di attività, anche se si tratta di imprese medie e piccole (indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza).

Chi rimane in sede a lavorare ha diritto ad un premio?

I lavoratori che nel mese di marzo sono rimasti a lavorare in sede hanno diritto a UN PREMIO NETTO di 100, diviso per le ore che hanno effettivamente lavorato nel mese, a condizioni che abbiamo un reddito non superiore a 40.000 euro nel 2019. Il premio non fa reddito, viene pagato dal datore di lavoro ad aprile e comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno e non ha costi per l’azienda.

Come detto in premessa, questa vuole essere una piccola guida per dissipare i primi dubbi, verrà aggiornata secondo le future interpretazioni ministeriali.

Lo studio rimane a disposizione….

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Giordano Boffelli Consulente per Imprese

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