Appalti…nuovi obblighi fiscali

L’approssimarsi dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di versamento delle ritenute fiscali introdotto dalla legge di Bilancio impone a tutti, committenti e appaltatori, di organizzarsi per non farsi trovare impreparati.

Dal prossimo 21 febbraio, infatti, diventerà effettivamente operativo il nuovo controllo in capo ai committenti di verificare il regolare versamento delle ritenute fiscali effettuare sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto. In questo caso, a essere interessati sono i contratti di appalto per la realizzazione di servizi o opere il cui importo annuo complessivo superi 200 mila euro e che prevedano contestualmente:

a) il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente;

b) l’utilizzo di beni strumentali riconducibili in qualsiasi forma al committente.

Ad esempio ricadono sicuramente nell’applicazione della nuova norma i contratti sottoscritti con le cooperative per i servizi socio-educativi, laddove il personale svolga servizio presso la sede del committente e utilizzi i suoi beni strumentali (come nel caso dell’assistenza educativa, del servizio di refezione scolastica in cui i centri cottura appartengano al Comune, del servizio di trasporto scolastico se impiega gli automezzi dell’ente, dei servizi culturali svolti presso le strutture del committente).

A nostro avviso per la realizzazione delle opere pubbliche che difficilmente prevedono l’utilizzo di beni strumentali riconducibili all’ente, nulla deve essere fatto.

Il nuovo obbligo prevede la  consegna al committente delle deleghe di pagamento F24 utilizzate (da inoltrare entro cinque giorni dalla scadenza e compilate distintamente per ciascun committente), unitamente all’elenco dei dipendenti impiegati nell’appalto nel mese precedente con indicazione di codice fiscale del lavoratore, ore di lavoro per l’appalto, ammontare della retribuzione collegata all’appalto e dettaglio delle ritenute fiscali operate, con indicazione di quelle riconducibili all’appalto.

Per evitare quanto sopra si ricorda la possibilità per l’appaltatore di presentare la certificazione di regolarità fiscale (IN ATTESA DI ISTRUZIONI);

In caso di esito negativo dei controlli di cui sopra il committente dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’importo delle ritenute non versate e comunque fino a un massimo del 20% del valore del contratto e dovrà essere inviata entro 90 giorni apposita segnalazione all’Agenzia delle entrate.

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Giordano Boffelli Consulente per Imprese

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